GREEN PASS FALSI: I RISCHI E LE POSSIBILI SANZIONI

IUS LAB APULIA

Con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 sono state introdotte le “Certificazioni Verdi anti COVID-19”, meglio conosciute come GREEN PASS.

COSA SONO I GREEN PASS ED A COSA SERVONO

Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 o l’avvenuta  guarigione dall’infezione dallo stesso,  ovvero  ancora l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2. Le prime due certificazioni hanno una validità di sei mesi, la terza di 48 ore.

Successivamente, all’articolo 9 bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, sono state specificate le modalità di impiego di tali certificazioni. In particolare è stato previsto che dal 6 agosto 2021 tali certificazioni saranno necessarie, ad esempio, per l’accesso a concorsi pubblici, a ristoranti al chiuso, a spettacoli  aperti  al  pubblico, a talune competizioni sportive , a musei, piscine etc etc.

LA VENDITA DEI GREEN PASS FALSI

Fatta questa premessa, è circostanza ormai nota a molti la possibilità di acquistare facilmente dei green pass falsi sia attraverso il mercato nero, sia telematicamente  attraverso dei canali Telegram (piattaforma che si conferma particolarmente adatta ad un suo utilizzo illecito) o, per gli utenti più esperti, attraverso il “deep web”.

QUALI SONO LE SANZIONI LEGATE ALLA FORMAZIONE, ALL’ACQUISTO ED ALL’USO DEI GREEN PASS FALSI?

A tale domanda risponde già lo stesso Decreto Legge 22 aprile 2021 che all’articolo 13, sia pure con linguaggio rivedibile, esplicitamente stabilisce che per le condotte di falso relativi ai green passi si applicano gli articoli 476, 477, 479,  480, 481, 482,  489  e 491-bis,  del  codice  penale.

In altri termini, il Green Pass viene considerato un vero e proprio certificato od atto pubblico, a seconda del tipo di certificato falsificato (se di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di avvenuta effettuazione del test ).

Le pene cambiano a seconda dei soggetti che formano o semplicemente usano tali certificazioni contraffatte.

I SOGGETTI CHE FORMANO L’ATTO FALSO

Ad esempio, nell’ipotesi in verità improbabile che un medico decida ad esempio di attestare falsamente di aver effettuato il vaccino ad un soggetto, costui incorrerà nel reato di cui all’art. 479 c.p. (falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici), che prevede la reclusione da uno a sei anni.

Se invece tale green pass è stato fraudolentemente creato da un privato, costui risponderà del reato di falsità materiale ai sensi degli artt. 476 – 482 c.p., vale a dire che essendo un privato e non un pubblico ufficiale la pena che va da uno a sei anni sarà ridotta di un terzo.

I SOGGETTI CHE ACQUISTANO ED USANO IL GREEN PASS FALSO

Con riferimento a chi invece acquista un green pass falso invece trova applicazione l’art. 489 c.p. che punisce chi, senza aver concorso alla redazione del certificato falso, ne fa comunque uso, stabilendo però una diminuzione di un terzo della pena rispetto a chi lo ha materialmente redatto. È appunto il caso del cittadino che acquista fraudolentemente un green pass falso. Inoltre ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la falsità del documento informatico (come quello acquistabile da Telegram o dal Deep Web) è perfettamente equiparata al documento cartaceo.

OCCHIO ALLE TRUFFE

Infine, ci sono già diversi casi di truffe legate all’acquisto di tali green pass falsi, ed in particolare di cittadini che hanno versato fra le 100 e le 200 € per acquistarli senza però che poi gli sia mai stato consegnato nulla.

In questi casi anche una denuncia – querela per truffa sarebbe laboriosa e dall’esito incerto, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo investigativo, stante l’enorme difficoltà di risalire all’utilizzatore del canale Telegram ed ancor di più al soggetto che opera nel deep web.

Inoltre il reato di uso di atto falso è ipotizzabile anche nelle forme del tentativo, il che significa che anche solo tentare di acquistare un green pass falso potrebbe essere considerato reato.

Indipendentemente dalla fondatezza di tale ipotesi (personalmente chi vi scrive non ritiene realizzabile il tentativo) resta fermo il rischio che una denuncia per truffa potrebbe tramutarsi in un vero e proprio boomerang perché equivarrebbe ad una sorta di confessione del reato di tentato uso di atto falso.

Se dopo aver letto questo articolo sentite il bisogno di una consulenza potete scrivere a info@iuslabapulia.it o chiamare al numero + 39 371 431 7238

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