Come noto i droni sono oramai sempre più diffusi. Mentre il loro utilizzo è in parte disciplinato da una specifica normativa le possibili conseguenze civilistiche e penalistiche di un loro scorretto utilizzo sono regolate da norme di diritto generale.
Con questo articolo affrontiamo le possibili conseguenze penalistiche date da un utilizzo volutamente o colposamente errato dei droni per poi, negli articoli successivi, soffermarsi sugli aspetti civilistici ed amministrativi.
Il primo dei diritti che viene in mente parlando di droni è sicuramente quello del rispetto della privacy.
In quali casi infatti le riprese effettuate da un drone possono integrare una responsabilità penale?
Per capirlo occorre partire dall’art. 615 bis del codice penale, intitolato “interferenze illecite nella vita privata”, articolo che sanziona “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”, cioè presso l’abitazione altrui ed i luoghi di privata dimora. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e si applica anche a chi diffonde le notizie e le immagini acquisite, condotta questa che potrebbe, in determinati casi, integrare anche reati più gravi.
Occorre quindi comprendere cosa si intende per abitazione e cosa invece per privata dimora.
Per abitazione si intende non necessariamente il luogo ove il soggetto ha il proprio domicilio ma piuttosto quello in cui dimora e vive, mentre il concetto di privata dimora è più ampio e si riferisce ad ogni luogo, diverso dall’abitazione, in cui si svolge la vita privata dell’individuo, e dove il soggetto ha, anche saltuariamente, potere di accettazione o di esclusione degli altri.
Ciò posto in linea generale, l’individuazione di ciò che è abitazione e di ciò che è privata dimora è molto sfaccettata.
Occorre infatti considerare che il bene tutelato dalla norma è quello della protezione della vita privata. Ne consegue che per configurare il reato la ripresa video deve avvenire in spazi che siano protetti dalla vista degli estranei. Così, ad esempio, costituisce reato riprendere l’interno di una abitazione ma non le parti di una casa accessibili dall’esterno (Cassazione penale sez. V, 21/11/2019, n.17346).
Inoltre per aversi interferenze illecite nella vita privata occorre che i luoghi, anche quelli di privata dimora, non possano essere liberamente osservati da estranei, altrimenti non si avrebbe alcuna pretesa di riservatezza da parte dell’estraneo. Secondo questo principio la Cassazione ha ritenuto non costituenti reato delle fotografie scattate all’interno di una privata dimora in cui mancavano le finestre alle tende (Cassazione penale sez. III, 10/07/2018, n.372).
Anche le riprese effettuate in luoghi privati ma aperti al pubblico quali bar, ristoranti, studi professionali ma anche negozi possono integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata. Infatti la circostanza che un locale sia aperto al pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere in quel locale (Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2005, n. 10444).
Il fatto che la giurisprudenza sia apparentemente altalenante sui luoghi in cui è possibile o meno effettuare delle riprese video si spiega anche analizzando il contesto in cui queste riprese vengono fatte.
Infatti capita spesso che tali riprese o fotografie costituiscano una prova documentale atipica all’interno di un processo penale, prova utilizzabile qualora non sia ottenuta in violazione di legge. Ecco perché la giurisprudenza tende, per conservazione, ad essere più benevola in quei casi in cui le immagini vengano acquisite al fine di procurarsi la prova di un reato mentre è più severa laddove la finalità sia meramente ludica o peggio ancora ritorsiva.
In linea generale quindi il semplice amatore è bene che sia prudente nell’uso di tali apparecchi, anche perché in caso di danni alla persona, più probabili ad esempio in caso di voli su posti affollati o stretti, risponderebbe anche del reato di lesioni colpose.
Al contempo non è improbabile che l’utilizzo dei droni avvenga in futuro sempre più spesso da parte di investigatori privati. Se infatti è vero che un tele obiettivo garantisce una minore possibilità di essere scoperti nella propria attività investigativa, i droni offrono maggiore possibilità di esplorazione, mentre la normativa di riferimento rimane la stessa indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Speriamo tu possa aver risolto alcuni tuoi dubbi. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci pure: Contatti – Ius Lab Apulia