L’obbligo di motivazione circa i presupposti della applicabilità della normativa degli infortuni sul lavoro all’amministratore di condominio e della sua qualifica come committente.
Sez. IV, sentenza 20 ottobre 2020 – 16 marzo 2021 n. 10136 – Pres. Izzo – Rel. Di Salvo.
“L’ amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di committente, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione”.
Il caso di specie: durante dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore, la dipendente dalla ditta incaricata della pulizia veniva colpita dallo stesso ascensore, azionato in discesa da una condomina, decedendo in conseguenza delle lesioni subite. Il documento di valutazione del rischio non aveva specificatamente previsto tale rischio mancando di prevedere, ad esempio, la disattivazione dell’alimentazione.
In seguito a tale evento, l’amministratore di condominio veniva condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo.
Nel ricorso in cassazione la difesa dell’amministratore sostiene che quest’ultimo non sia, nel caso di specie, titolare di alcuna posizione di garanzia in quanto l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale l’amministratore stesso era vincolato ed alla quale era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati; inoltre l’assemblea condominiale valutò sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa dell’impresa.
Nell’analizzare le questioni, la Cassazione muove le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione”.
Ciò che rende interessante la sentenza in esame è che la Suprema Corte, mostrando di non volersi limitare alla semplice riproposizione di orientamenti già consolidati, specifica che il “giudice a quo avrebbe dunque dovuto analizzare la questione inerente alla ravvisabilità, in capo all’amministratore del condominio, di una autonomia di azione e di concreti poteri decisionali eventualmente conferitigli, in relazione ai lavori in esame, dalla delibera assembleare” e che tali elementi devono far parte dell’apparato motivazionale della sentenza, soprattutto laddove la difesa, come nel caso specifico, ne abbia sostenuto l’inesistenza.
Mancando questo approfondimento argomentativo, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per difetto di motivazione.
Per gli stessi motivi non è neanche ravvisabile l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti committente era da considerarsi il condominio, di cui l’amministratore è il rappresentante, pertanto “solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società MCS e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile all’aministratore il disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90”.
In questa prospettiva, la sentenza in oggetto pare, a parere di chi scrive, fondamentale nel delineare la responsabilità dell’amministratore di condominio non come una responsabilità “di posizione”, ma piuttosto come una responsabilità dinamica, da valutare caso per caso in quanto soggetta a determinati presupposti (autonomia di azione e concreti poteri decisionali a lui riconosciuti dalla delibera assembleare) che, se non esistenti o se non provati, devono portare ad una sentenza di assoluzione. Laddove invece si giunga ad una sentenza di condanna che non tenga in debito conto di tali elementi, tale sentenza rischierà di essere annullata per difetto di motivazione.