I processi penali da sempre attirano l’attenzione dell’opinione pubblica.
Il processo “Mafia capitale” non si è sottratto a questo scrutinio pubblico e la recente liberazione di Massimo Carminati per decorrenza dei termini ha suscitato non poche polemiche.
Con tale articolo si vuole trattare, in maniera assai semplificata, taluni aspetti di diritto penale sia processuale che sostanziale così da permettere, a chi fosse interessato alla notizia ma fosse anche privo di conoscenze giuridiche di base, di comprendere per quali ragioni Masismo Carminati sia stato scarcerato.
Il processo “Mafia Capitale” parte nel 2014.
Già nel nome vi è la vera novità di questa indagine – tanto succulenta sul piano mediatico quanto interessante su quello giuridico – e cioè che su Roma si fossero radicate delle organizzazioni criminali che, per modalità operative e capacità intimidatoria, costituissero un tipo di criminalità organizzata tale da assumere il carattere tipico dell’associazione di stampo mafioso.
L’associazione di tipo mafioso si ha infatti “quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva” per commettere delitti o per gestire attività economiche, pilotare appalti oltre ad altre finalità illecite.
Tale forza intimidatrice si esercita classicamente con la violenza, mentre quello delle armi è un elemento aggravante ma non necessario.
Nella ricostruzione tentata dalla Procura di Roma l’associazione criminale capitolina si differenzia dalla classica concezione di associazione di stampo mafioso in quanto il carattere intimidatorio viene fornito non dalla violenza – tipica appunto delle associazioni di stampo mafioso -, quanto da una estesa capacità corruttiva ed estorsiva.
La novità sul piano giuridico è evidente ma è altresì rischiosa, anche perché la sussunzione di un processo come processo di mafia porta con sé una serie di conseguenze processuali, tanto che parte della dottrina ritiene che oramai vi siano vigenti due (o più, se consideriamo i riti alternativi e le novità introdotte dal codice rosso) codici di procedura penale: uno che si applica nei casi ordinari, l’altro che si applica nei casi di procedimenti per mafia.
Se in un procedimento penale ha fra i capi di imputazione il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, allora ad esempio i termini per concludere le indagini sono raddoppiati, è possibile ampliare il numero delle misure di prevenzione, cambiano le regole per la riunione o separazione dei processi, ed, anche a seconda dei reati – fine contestati, aumentano i termini di durata delle misure cautelari.
Sul punto si specifica che le misure cautelari hanno infatti una durata massima variabile con l’incidere del procedimento penale. Ciò sta a significare che, a seconda dei reati contestati, occorre terminare le indagini preliminari entro un dato periodo pena la decorrenza dei termini e quindi la cessazione della validità della misura cautelare. Lo stesso vale poi per i successivi gradi di giudizio. Nel caso in cui viene contestata l’associazione a delinquere cambia anche il “tipo” di misura cautelare adottata, tanto che nel dicembre 2014 l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando applicava a Massimo Carminati il regime carcerario del “41 bis”.
Ma tale vicenda cautelare è caratterizzata anche dal fatto che Massimo Carminati è stato attinto da due diverse misure cautelari. La prima del 28.11.2014 ed eseguita il 02.12.2014, la seconda del 29.05.2015 ed eseguita il 04.06.2015 per ulteriori reati. Tale seconda misura cautelare è stata però retrodatata al 02.12.2014 ai sensi dell’art. 297 co. 3 c.p.p., norma di non agevole lettura che prevede appunto che, nel caso in cui si dispongano più ordinanze cautelari per lo stesso fatto ma con una diversa qualificazione giuridica oppure nel caso in cui si dispongano più misure cautelari per fatti connessi alla prima misura cautelare ma commessi anteriormente ad essa, l’inizio della seconda misura cautelare viene retrodatato alla prima.
Tale norma, oggetto di un dibattito giurisprudenziale continuo, ha lo scopo di porre un argine al possibile abuso cautelare da parte del Pubblico Ministero che, tramite le cosiddette “contestazioni a catena”, potrebbe estendere illegittimamente la durata delle misure cautelari.
Queste le due direttrici da tenere quindi presenti: la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso e la presenza di due distinte misure cautelari, cronologicamente successive nel tempo ma con decorrenza per entrambe al 02.12.2014.
Cosa è successo invece sul versante processuale?
In estrema sintesi che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha escluso la presenza dell’associazione di tipo mafioso. A questa sentenza hanno proposto appello sia le difese che l’accusa e la Corte di Appello ha, pur abbassando nel complesso le pene, riconosciuto la configurabilità dell’associazione di tipo mafioso. E’ quindi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione che invece ha escluso tale fattispecie rinviando il processo alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena. Più in particolare, la Cassazione, con riferimento alla sentenza di secondo grado, ne ha confermato in parte le statuizioni, la ha annullata in punto di responsabilità per taluni reati (divenendo definitiva sul punto) ed infine ha riconosciuto effettivamente l’esistenza di due distinte associazioni a delinquere ma ha escluso che le stesse potessero costituire una associazione a delinquere di stampo mafioso ed ha quindi rinviato alla Corte di Appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si è quindi in presenza della cosiddetta formazione progressiva del giudicato: vale a dire che in parte la sentenza della Corte di Cassazione è divenuta definitiva, in parte no.
Più in particolare, tale sentenza non è divenuta definitiva proprio in riferimento ai reati per i quali il Carminati era sottoposto a misura cautelare in quanto, per l’effetto del venir meno dell’aggravante dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, il fascicolo è tornato nelle mani della Corte di Appello per una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio; trattamento sanzionatorio che è elemento essenziale della sentenza, senza il quale la stessa non può dirsi definitiva.
Ciò posto, la liberazione di Massimo Carminati, a parere di chi scrive, non può certo ascriversi alla lentezza del sistema giudiziario: per Mafia Capitale si sono celebrate circa 300 udienze dibattimentali in pochissimo tempo, l’udienza di primo grado la si è avuta già il 20.07.2017, la sentenza della Corte di Appello già l’11.09.2018 e la Corte di Cassazione, misurandosi con una mole di lavoro impressionante, ha avuto bisogno di tempo proprio per analizzare e sciogliere il nodo relativo alla configurabilità o meno del reato di associazione mafiosa al caso di specie. Peraltro, lo ha fatto con una sentenza di circa 380 pagine di grandissimo pregio giuridico, che merita trattazione a parte e con la quale infatti le principali riviste di diritto penale si stanno già misurando. In altri termini: chiunque ha lavorato a questo processo lo ha fatto senza lesinare alcuna energia. Alla luce di ciò, peraltro, la scelta ministeriale di mandare dei commissari a controllare non si capisce bene cosa appare davvero sprezzante nei confronti di chi ha lavorato duramente sulle carte processuali.
A parere di chi scrive però, ciò che, nei fatti, ha determinato la scarcerazione di Carminati per decorrenza dei termini è stata la scelta di rincorrere la figura dell’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Beninteso. Il diritto non è statico e le varie figure giuridiche non sono dei “totem”. La portata e l’estensione delle figure di reato fisiologicamente si allarga (più diffusamente) e si restringe (più raramente) proprio grazie al lavoro quotidiano degli operatori del diritto, ivi compresi avvocati e magistrati inquirenti e requirenti, che insieme concorrono a muovere ed agitare queste figure.
Ciò non di meno, se non si fosse rincorsa questa figura di reato, il titolo custodiale del Carminati sarebbe passato da cautelare a definitivo. E peraltro, se il computo della pena dovesse risultare superiore al “presofferto” (ovvero a quanto già scontato a titolo di custodia cautelare), costui potrebbe anche tornare a scontare la pena in carcere.
Da questo “riassunto” se ne possono trarre le più svariate conclusioni. Difficile ritenere che la scarcerazione di Massimo Carminati sia dovuta alla lentezza della giustizia. Piuttosto, gli argomenti quasi del tutto tralasciati sono due. Il primo è che Massimo Carminati risulta essere stato ingiustamente sottoposto, per ben 3 anni, al regime carcerario del 41 bis anziché all’ordinario stato di detenzione. Il secondo è l’estensione temporale dei termini massimi di durata della misura cautelare. Peccato, perché anziché mandare i commissari ministeriali a controllare non si sa bene cosa, ci si sarebbe potuti interrogare proprio su questi ultimi aspetti.